19-03/2008 - FAG + SC Cx UG
Ho assistito una donna lasciata dal marito con due figli minori.
L’ex marito era la persona più squallida che abbia mai visto in vita mia.
Lavoravano in fabbrica entrambi.
Poi lui conobbe una donna molto ricca che s’innamorò di lui. Costui lascio moglie e figli.
Mi disse che la vita che faceva prima non era vita. Alzarci ogni mattina alle 5, lavorare, mangiare, dormire. Ogni giorno e per tutti i giorni dell’anno. Senza speranza di poter migliorare la propria condizione ma con la solo paura di peggiorare. Per lui non era vita ma schiavitù.
Mentre con l’altra donna innamorata poteva godersi la vita: non lavorava e si dedicava alla sola pesca per hobby.
Ovviamente, oltre a non lavorare, non aveva nulla a lui intestato.
Siccome alcune sentenze della Cassazione affermano che si presume la comproprietà dei beni arredanti la casa, io chiesi all’ufficiale giudiziario di presenziare al pignoramento al fine di pignorare ogni bene che non fosse con sicurezza appartenente alla nuova compagna dell’ex marito.
L’Ufficiale Giudiziario, senza avvisarmi, girò la richiesta al Magistrato il quale, in calce alla mia richiesta, scrisse che la legge permetteva al solo creditore di presenziare al pignoramento e non invece all’avvocato da questi nominato.
Pertanto, senza avvisarmi, l’UG procedeva al pignoramento che ebbe esito negativo perché in tuta la villa e rimessa per barche non si trovò un solo bene che potesse attribuirsi con scurezza al debitore.
Siccome avevo studiato che il pignoramento è atto tipico dell’UG e che non è dato al Giudice alcun potere di decidere in merito alle modalità di effettuazione dello stesso, io ho fatto causa all’UG. Ritenevo che costui non potesse rifiutare la mia presenza durante l’effettuazione del pignoramento.
Esito primo grado: rigetto con condanna alle spese perché, secondo la convinzione del Magistrato, la legge consente la sola presenza personale dell’ufficiale giudiziario. Pertanto, a prescindersi dal provvedimento del Magistrato, l’UG aveva il dovere di rifiutare la presenza dell’avvocato difensore del creditore.
Faccio Appello. Esito 2do grado: rigetto con condanna alle spese perché, pur essendo fondato l’appello in quanto era vero che il difensore potesse compiere tutti gli atti del processo che dalla legge non sono espressamente riservati alla parte (art. 84 cpc) ed il pignoramento non è un atto fra questi), tuttavia non avevamo provato che, ove l’avvocato fosse stato presente, l’esito del pignoramento sarebbe stato diverso (come cristo facevo a provarlo se non mi si dava la possibilità di accedervi! Probatio diabolica).
Ricorso per Cassazione. Esito: rigetto del ricorso, sempre con condanna alla spese perché l’Ufficiale Giudiziario non poteva rifiutarsi di eseguire l’ordine del Giudice, senza punto decidere né se l’UG avesse il diritto di girare la richiesta di presenziare al pignoramento al Magistrato (inutiliter interrogatus, inutiliter sententiam) né se il Magistrato avesse titolo ad emettere il suddetto provvedimento (Iudex extra territorium –inteso come competenza- est privatus). La Corte non dice come sia arrivata a tale pronunciamento. Non indica alcuna fonte normativa od un suo precedente. Nulla. Solo due righe. Ma una sentenza può essere solo un atto di forza dello Stato-Organizzazione? Non dovrebbe pure essere un atto di persuasione del giusto e dissuasione dal torto?
Risultato: la mia Assistita è sprofondata senza ritorno sia economicamente che moralmente. Le hanno pignorato e venduto tutto. E’ costretta a vivere letteralmente in un buco ed a subire l’aiuto della Parrocchia, nonostante lavori tanto, fino allo sfinimento. Ed intanto l’ex marito passa la sua esistenza fra pesca hobbistica e biliardo, vivendo coccolato in una bella casa con accanto una donna ricca ed innamorata, fottendosene beatamente della condizione di vita dell’ex moglie e dei figli.
Ricapitolando:
1mo) tre rigetti fondati tutti su ragioni diverse ed opposte uno dall’altro;
2do) non ho capito se l’avvocato possa partecipare o meno al pignoramento;
3zo) non ho capito se il Magistrato abbia potere decisionale in merito alla partecipazione e meno dell’avvocato durante l’esecuzione del pignoramento;
4to) non ho capito quale tipo di controllo possa esercitare la Parte che, fatta la richiesta di far presenziare il proprio difensore alle operazioni di pignoramento, venga ex festum a sapere che l’UG non ha dato corso alla sua richiesta ed ha effettuato da solo il pignoramento e con esito negativo.;
5to) ho capito, però, che la verità del noto apoftegma «cane non mangia cane» riguarda pure la Magistratura.
6to) ho capito pure che non vi è alcuna speranza che il Sistema riformi se stesso.
Morale per me: la mia insistenza nel cercare la Giustizia a tutti i costi ha portato per la mia Assistita a subire gravissimi ed irreversibili danni.
Avrei potuto non iniziare o fermarmi? Sì.
Avrei dovuto farlo? Non lo so con certezza, ma penso di no.
Prima d’iniziare il giudizio ho studiato tutta la materia (ma proprio tutta!). Nei tre gradi di giudizio ho prodotto circa 300 pagine zeppe di dottrina e giurisprudenza. La controparte non ha prodotto alcun contrario pronunciamento o intervento dottrinario, limitandosi sempre ad affermare che essendo l’esecuzione diretta dal Magistrato dell’esecuzione, costui ben poteva decidere chi far partecipare e chi non al pignoramento. Ma se l’esecuzione inizia con il pignoramento (che deve pure essere positivo, altrimenti l’esecuzione nemmeno inizia) donde proviene questo potere prima del compimento di tale atto?
Questo piccolissimo episodio dimostra come non ci sia chiarezza.
Non si può andare avanti per molto con questo sistema. In Italia ora la certezza del diritto ce l’hai solo con l’intervenuto giudicato (e senza capire perché).
Bisogna intervenire. Bisogna fare qualcosa. Si pensa solo al penale. Ma anche una sentenza civile può mutare le sorti di una vita.
avv. Cosimo Saracino
(Foro di Taranto)