Pizzuti
Avendo deciso di far di questo blog una sorta di diario con persone lontane o per luogo o per tempo ripubblico una senteza da far schifo con le dovute sottolinature che riprenderò dopo.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto in persona del giudice don. Ferdinando PIZZUTI ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al n.1295 del Ruolo Generale anno 1997 riservata per la decisione nell'udienza del 23/6/2000, avente per oggetto "appe1lo avverso sentenza del Pretore di Taranto - Sezione di Manduria"
TRA
LEO Gregorio e DI NOI Bruna domiciliati in Sava alla Via M.Scevola n.l9 presso l'avv. Cosimo Saracino, dal quale sono rappresentati e difesi, come da mandato a margine dell'atto di citazione in primo grado.
APPELLANTI
PERRUCCI Antonio, residente in Manduria, APPELLATO-CONTUMACE
Nell'udienza di precisazione delle conclusioni il procuratore degli appellanti ha cosi concluso:
~Piaccia all'Onorevole Tribunale, in riforma dell'appellata sentenza, cosi decidere:
1> Dichiarare nulla l'obbligazione cartolare posta a fondamento dell'atto di precetto, == ponendo nel nulla lo stesso e; o dichiarano comunque ineftìcace per le raL'ioni tutte espresse ai punti A>-B)-CI-D)-fr> della esposizione della citazione di l~ e che sono ripetute nella esposizione che precede.
tj ~ ¾ (¾' ~
<Èfr¾Q<%~x 2) Ordinare al convenuto la restituzione di quanto eventualmente pagato
dagli appellanti in forza della reformanda sentenza,
3) Condannare il convenuto al pagamento di tutte le spese della presente lite
e per entrambi i gradi, diritti ed onorari di difensore compresi, di cui si
chiede la distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 2615/97 Gregorio Leo e Bruna Di Noi proponevano appello nei confronti di Antonio Perrucci avverso la sentenza del Pretore di Taranto -Sezione distaccata ai Manduria - emessa tra le parti il 17/7/96 con la quale
era stata dichiarata inammissibile l'opposizione della Di Noi e rigettata ~ f?%7 quella del Leo come proposta contro il precetto intimato a quest'ultimo dal
;.ò:~%HdettoPerrucci. ~:~"/~remesso in fatto che le cambiali azionate erano state emesse dal Leo in
occasione dell'acquisto di mobili da parte della di lei madre, Bruna Di Noi, presso l'esercizio commerciale del Perrucci, censuravano l'impugnata sentenza: I) perché aveva ritenuto che il regolamento cambiario suddetto integrasse un accolio del debito della Di Noi da parte del Leo a soli fini di garanzia, e non invece, come doveva ritenersi, una donazione indiretta, illegittima per difetto di forma; 2) perché aveva erroneamente affermato che gli opponenti Dì Noi e Leo non avevano provato in prime cure la malafede del Perrucci, che invece si era ricevuto gli effetti cambiari del Leo consapevole dell'incapacità naturale di costui.
Nella contumacia dell'appellato, all'esito della fase preliminare, la causa veniva assegnata in decisione nell'udienza del 23/6/2000 sulle conclusioni trascritte. L <7 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e va respinto. Invero il primo giudice, a norma dell'art.232 c.p.c., per la mancata risposta della Di Noi alla prova per interpello, ha ritenuto istruttoriamente acquisito che, come sostenuto dal Perrucci, le cambiali erano state emesse dal Leo su iniziativa della madre, la quale, acquistati i mobili, priva di contante e di credito, aveva voluto così garantire il pagamento di essi al Perrucci a mezzo degli effetti rilasciati dal figlio Leo, riconosciuto come persona solvibile. In tale contesto in cui nessuno ha parlato di donazione, nemmeno il Leo nel suo formale interrogatorio, non v'è spazio per ritenere che nella specie il regolamento
cambiario abbia costituito un atto di liberalità indiretta, in considerazione A' anche sia del fatto che l'iniziativa che portò all'emissione degli effetti è stata
i
La Di Noi infine, la cui opposizione è stata dichiarata inammissibile in prime
cure, non ha esplicitato alcun motivo di gravame contro tale statuizione. Stante la contumacia dell'appellato, nulla per le spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, 3A sezione civile, sentito il procuratore degli appellanti nelle sue conclusioni, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigetta l'appello proposto da Gregorio Leo e Bruna Di Noi con atto del 26/5/97 nei confronti di Perrucci Antonio avverso la sentenza, che conferma, emessa tra le parti dal Pretore di Taranto - Sezione di Manduria -il 17/7/96.
Nulla per le spese.
Taranto, lì 8/11/2000


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